Altro campanello d’allarme – il secondo del nuovo anno, dopo quello della scorsa settimana – per quanto riguarda l’emergenza smog in Emilia-Romagna: come certificato dal bollettino dell’Arpae del 18 gennaio, infatti, sono stati registrati sforamenti del valore massimo giornaliero delle polveri sottili Pm10 (oltre il limite di legge fissato a 50 µg/m3) per almeno tre giorni consecutivi nelle stazioni di rilevamento di tutte le province della regione, ad eccezione di Rimini.
Per questo motivo a partire da martedì 19 gennaio nelle province da “bollino rosso” dell’Emilia-Romagna – tutte tranne appunto quella di Rimini – entreranno in vigore (o saranno prorogate, per quelle che già ne erano interessate: Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna e Ferrara) le misure emergenziali per il contenimento degli inquinanti e la salvaguardia della qualità dell’aria previste dalla manovra antinquinamento Pair 2020 della Regione Emilia-Romagna. Le misure saranno valide almeno fino a mercoledì 20 gennaio (compreso), giorno di emissione del prossimo bollettino di controllo dell’Arpae, che determinerà per ciascun territorio la fine del regime emergenziale oppure l’ulteriore rinnovo delle misure.
Le norme, che riguardano i principali Comuni che hanno aderito all’accordo, i capoluoghi di provincia e i centri con una popolazione superiore ai 30mila abitanti, prevedono limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino ai diesel Euro 4) nei centri urbani dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, il potenziamento dei controlli sui mezzi circolanti.
E ancora: l’obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati, fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto e nelle attività commerciali e fino a un massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali; il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico (se è presente un impianto di riscaldamento alternativo) con classe di prestazione emissiva minore di 4 stelle; il divieto assoluto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi di artificio, etc.) e il divieto di spandimento di liquami zootecnici (con l’eccezione di quello effettuato con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo).







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