La fatidica scadenza, alla fine, è arrivata: lunedì 3 agosto termina la validità di tutte le carte d’identità italiane in formato cartaceo, indipendentemente dalla data riportata sul documento in questione.
La prima e più immediata conseguenza pratica – nonché la più impattante nel breve periodo, vista anche la stagione estiva – è che le carte d’identità cartacee non sono più valide per l’espatrio. Per andare all’estero, dunque, occorrerà avere un altro documento di riconoscimento in corso di validità, per esempio la carta d’identità elettronica o il passaporto.
Per quanto riguarda l’Italia, invece, la situazione è più sfumata: constatata l’impossibilità di soddisfare nei tempi previsti la gigantesca mole di richieste (che negli ultimi mesi ha ingolfato gli uffici anagrafe di tutto il Paese) per il passaggio alla carta d’identità elettronica, a inizio luglio il governo è corso ai ripari con il decreto legge n. 108/2026, che prevede una proroga della validità delle carte di identità in formato cartaceo per alcune situazioni specifiche.
I documenti in questione potranno ancora essere utilizzati: nei rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026 (con validità della carta, ai fini dell’identificazione, fino alla data di scadenza riportata sul documento d’identità); per l’esercizio di diritti fondamentali (ad esempio: tutela della salute e del risparmio); per l’accesso a prestazioni sanitarie (comprese le esenzioni ticket presso le Asl territoriali), previdenziali e assicurative; nei rapporti con la pubblica amministrazione (comprese le rappresentanze consolari e diplomatiche italiane all’estero); nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi; per la consegna di posta e atti giudiziari; per il deposito o il ritiro di soldi e pensioni presso istituti bancari, finanziari o postali (in questi casi la carta d’identità cartacea potrà essere utilizzata fino alla sua naturale scadenza, purché questa non sia oltre il 31 gennaio 2027).
In questo periodo “transitorio” è comunque sempre consigliabile verificare preventivamente, di volta in volta, se la carta d’identità cartacea è accettata da studi legali, studi notarili, strutture ricettive sul territorio italiano (hotel, b&b, campeggi…), compagnie aeree, di navigazione e ferroviarie, scuole guida e altri uffici o enti privati.
Per l’identificazione personale, in ogni caso, restano validi tutti i documenti citati nell’art. 35 del Dpr 445/2000: patente di guida, passaporto, patente nautica, porto d’armi, libretto di pensione, patentino per impianti termici, tessere di riconoscimento con foto e timbro rilasciate da uno Stato nazionale.
La proroga prevista dal decreto legge n. 108/2026, invece, come detto non si applica ai viaggi all’estero.






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