Reggio. Precisazioni del Comune su modalità e validità del voto di ballottaggio

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“In considerazione dell’inscindibile legame tra il nominativo del candidato alla carica di sindaco e il conseguente risultato elettorale per la lista o le liste ad esso collegate, si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quando l’espressione del voto sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ad esempio sul contrassegno di una lista collegata, poiché la volontà effettiva dell’elettore appare comunque manifesta: ciò, sempreché il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti.

Analogamente, è da ritenersi valida l’espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate.

“Qualora, invece – si legge nello stesso testo – l’elettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia su un simbolo di una lista collegata all’altro candidato alla medesima carica, è da ritenere che la volontà non si sia espressa in maniera univoca e che pertanto la scheda sia nulla.

In particolare, per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, poiché nel turno di ballottaggio la competizione è limitata alla opzione tra i due candidati alla carica di sindaco, non trova alcuna applicazione la modalità di “voto disgiunto” in base alla quale, in occasione del primo turno di votazione, l’elettore può votare per un determinato candidato alla predetta carica e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale collegati a un altro candidato sindaco”.

Il testo delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione è pubblicato, fra l’altro, quale approfondimento – nella sezione www.comune.re.it/elezioni al paragrafo ‘Come si vota’ – sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia.