Locali, se Green pass falsi: documenti

ristorante dehors

Arriva la circolare del Viminale ai prefetti per chiarire la questione dei controlli dei documenti, oltre che del Green Pass, da parte dei gestori di bar e ristoranti. I ristoratori non dovranno chiedere i documenti di identità ai clienti per verificare la validità del certificato verde. Ma possono farlo “nei casi di abuso o di elusione delle norme”, come ad esempio in caso di “manifesta incongruenza” della certificazione verde con i dati anagrafici in essa contenuti.

“La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. E’ quanto si legge nella circolare del Viminale che chiarisce le modalità di verifica del certificato verde, anche da parte degli esercenti. Inoltre “nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità”.

E’ inoltre “un vero e proprio obbligo” verificare il possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere “alle attività per le quali essa è prescritta”, recita la circolare del Viminale. L’obbligo – si legge – incombe alla categoria di determinati soggetti che sono indicati nel comma 2 dell’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno scorso sulle certificazioni verdi. In particolare, sono deputati alla verifica: a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati”. Inoltre ”c’è l’assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo delle certificazioni verdi, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica, facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché nelle pianificazioni di carattere operativo a cura dei signori questori”. E’ quanto dispone il Viminale nella circolare inviata ai prefetti e relativa alle disposizioni sulle verifica del Green Pass firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi. ”Il ricorso alle certificazioni verdi – ricorda il Viminale – corrisponde all’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diverse attività per cui sono previste rappresentando pertanto uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio”.



C'è 1 Commento

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  1. Paolo

    Tanta diatriba per sto green pass faccio fatica a comprenderla, I numeri stanno evidenziando in modo chiaro( salvo arrampicate sugli specchi ) che questi vaccini relativamente alla prevenzione del contagio incidono una cippa, speriamo che almeno evitino effettivamente le forme gravi, lo sapremo a ottobre, altrimenti il green pass diventerà un virus pass.


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