Reggio. Consiglio comunale: ok a aliquote e modifiche Imu: risparmi per 1,6mln

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Il Consiglio comunale ha approvato – con 18 voti favorevoli (Pd, Più Europa, Immagina Reggio, Reggio è) e 10 voti contrari (Coalizione civica, M5S, Forza Italia, Alleanza civica, Lega Salvini premier) – le aliquote dell’Imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2022.

Per l’anno in corso, non sono previste variazioni rispetto alle tariffe in vigore per il 2021, ad eccezione delle categorie catastali: C/3 (Laboratori), D/1 (Opifici), D/7 (Fabbricati industriali), le cui aliquote aumentano dello 0,1% da 0,96% (0,96 per cento equivalente a 9,6 per mille) a 1,06% (1,06 per cento equivalente a 10,6 per mille).

Dunque, in altre parole, per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D/1 e D/7 nel 2021 gravati da aliquota Imu comunale pari al 2% (aliquota totale 9.6%, di cui 7,6% allo Stato) si è deliberato un aumento al 3% (aliquota totale 10,6% di cui 7,6% allo Stato) uniformandolo agli altri fabbricati produttivi di categoria D/8 e agli altri comuni emiliani capoluogo di provincia che già applicavano negli anni scorsi l’aliquota massima. Per i fabbricati iscritti in categoria C/3 si ipotizza l’aumento al 10,6%, uniformando l’aliquota agli altri immobili di categoria C già al 10,6%.

Dalla manovra si potrà ottenere così, da stima su banca dati catastale, un incremento del gettito Imu pari a circa 1.777.536 euro destinati nel Bilancio 2022 a rafforzare gli aiuti alle famiglie e maggiori risorse alle politiche culturali, educative e del welfare per affrontare l’attesa e definitiva uscita dalla pandemia, la ripresa e le eventuali ulteriori situazioni di crisi determinate dai recenti sviluppi internazionali.

Nonostante questo adeguamento delle aliquote, si registra una pressione fiscale complessiva (Comune e Stato) in diminuzione nel 2022 rispetto al 2021 per le imprese, dovuto all’aumento della deducibilità Imu dal 60% al 100%, grazie alle novità introdotte dai commi 772-773 dell’articolo 1, legge n. 160/2019. Rispetto al 2021, nel 2022 vi è pertanto un possibile (nel caso di Utili dell’impresa) risparmio fiscale, che complessivamente potrebbe raggiungere un massimo di 1.770.612 euro, tenuto conto dell’aliquota Ires del 24%.

Nel 2022, occorre inoltre tener conto di altri fattori, a cominciare dal passaggio dal regime di Tassa sui rifiuti (Tari) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva (Tcp) a seguito della realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Le tariffe rifiuti verranno approvate entro fine aprile, dopo che Atersir avrà definito il Piano economico finanziario (Pef) 2022-2025. La stima del beneficio della detraibilità Iva, ipotizzando tariffe costanti rispetto al 2021, potrebbe raggiungere per tutte le utenze non domestiche anche 1.655.330 euro.

Rispetto al 2021, nel 2022 si stima pertanto complessivamente una minore pressione fiscale a carico di tutte le attività economiche, che non solo neutralizzano l’incremento di 1 per mille delle aliquote di alcune categorie produttive ma che producono risparmi complessivi per le imprese di circa 1.648.406 euro.

Infine un un’altra novità positiva per le imprese riguarda i cosiddetti beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati), che saranno esenti a partire dal 2022 come previsto da normativa statale e non saranno quindi più soggette all’aliquota dello 0,25% come nel 2021.

Nel corso della stessa seduta – con 18 voti favorevoli (Pd, Più Europa, Immagina Reggio, Reggio è) e 10 voti contrari (Coalizione civica, M5S, Forza Italia, Alleanza civica, Lega Salvini premier) – sono state approvate anche le modifiche al Regolamento per l’Imu 2022, resesi necessarie in vista dell’azione del nuovo adozione del Piano urbanistico generale (Pug) e degli adattamenti dovuti a modifiche normative intervenute nell’ultimo anno. In particolare si è deliberato di facilitare gli adempimenti dei contribuenti interessati da mutamenti del valore delle aree fabbricabili per effetto dell’adozione del Pug: si prevede la possibilità di versare a conguaglio il nuovo valore dell’imposta entro la scadenza della rata immediatamente successiva a quella in scadenza ordinaria, senza l’applicazione di sanzioni e interessi per l’eventuale versamento tardivo.