Edilizia e interdittive. Il Comune di Reggio Emilia vince tre ricorsi al Tar di Parma

municipio Comune Reggio Emilia

La società Rc Impianti Immobiliare srl aveva presentato tre ricorsi al Tar di Parma impugnando vari provvedimenti tra i quali taluni adottati dall’Amministrazione comunale di Reggio Emilia, chiedendone l’annullamento “previa sospensiva degli effetti”. Accogliendo le tesi difensive proposte dai diversi enti, fra cui il Comune di Reggio Emilia patrocinato dall’avvocato Berenice Stridi dell’Avvocatura comunale, il Tar ha respinto i ricorsi, confermando la validità degli atti emessi dall’Amministrazione comunale.

In particolare:

A) nel ricorso Rg 266/2020 la società chiamava in causa Comune di Reggio Emilia, ministero dell’Interno, Prefettura di Reggio Emilia-Ufficio territoriale del governo, Camera di commercio di Reggio Emilia, Anac-Ente nazionale anticorruzione, e impugnava, previa richiesta di sospensiva degli effetti:

la nota del dicembre 2020 con cui la Prefettura di Reggio Emilia comunicava il rigetto dell’istanza di iscrizione nella White List della stessa Prefettura presentata dalla società e di contestuale cancellazione della stessa dall’elenco delle imprese richiedenti l’iscrizione, in ragione della ritenuta sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa;

il verbale del Gruppo Interforze;

la determinazione del Conservatore del Registro delle imprese di iscrizione d’ufficio nel Rea, della cessazione dell’attività secondaria di “installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione, e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore. Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche” dell’impresa ricorrente;

la nota con cui l’Autorità nazionale anticorruzione ha disposto la segnalazione e l’inserimento nel Casellario informatico della annotazione dell’informazione Interdittiva antimafia emessa nei confronti della società;

la nota del Comune di Reggio Emilia relativa al possibile rigetto della richiesta di permesso di costruire acquisito per la costruzione di 6 case a schiera in via Beethoven, a Massenzatico.

Con ordinanza, il Tar Parma ha respinto l’istanza cautelare sul presupposto dell’adeguata ed esaustiva motivazione dell’Informativa antimafia e del pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, condannando altresì la controparte al pagamento delle spese di lite.

B) Con il ricorso Rg 37/2021 la società chiamava in causa Comune e Prefettura di Reggio Emilia e impugnava, previa sospensiva degli effetti:

il provvedimento del servizio Rigenerazione urbana del Comune di Reggio Emilia del dicembre 2020, che comunicava il possibile rigetto della richiesta di proroga dell’inizio lavori per la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), relativa alla ricostruzione di un fabbricato rurale in via Giordano Bruno a Reggio Emilia;

il successivo provvedimento del medesimo servizio del Comune di Reggio Emilia che, respingendo le osservazioni formulate dal ricorrente, comunicava che si sarebbe proceduto “in autotutela” ed alla revoca degli effetti della Scia edilizia per un intervento in via Giordano Bruno;

la delibera di giunta comunale di Reggio Emilia circa le modalità procedurali di intervento, con procedura antimafia verso i permessi di costruire.

Anche su questo punto, con ordinanza il Tar Parma ha respinto l’istanza cautelare per difetto dei presupposti di legge, condannando la controparte al pagamento delle spese di lite.

C) Nel ricorso Rg 63/2021 la società chiamava in causa il Comune e la Prefettura e impugnava, previa sospensiva degli effetti:

la revoca della Scia intestata a Rc Impianti; gli atti preordinati, compreso il Protocollo di legalità di Comune di Reggio Emilia e Prefettura del 2015; la delibera di giunta comunale circa le modalità procedurali di intervento con procedura antimafia per le Scia.

Con ordinanza, il Tar Parma ha respinto l’istanza cautelare, sul presupposto che l’Amministrazione comunale ha adottato l’atto impugnato come dovuta conseguenza dell’Interdittiva antimafia emanata dalla Prefettura nei confronti della ditta ricorrente, condannando anche in questo caso la ricorrente al pagamento delle spese di lite.