Caso affidi Bibbiano, la Procura spara a zero sulla sentenza: “Assoluzioni irragionevoli”

lettura sentenza primo grado processo affidi Bibbiano Angeli e Demoni – FB AR

La Procura di Reggio Emilia ha usato parole molto dure per ricorrere in appello contro la sentenza di primo grado del processo relativo all’inchiesta “Angeli e Demoni”, nata per far luce sulle presunte anomalie negli affidamenti di minori nel sistema dei servizi sociali della Val d’Enza reggiana – quello che nel tempo è diventato noto come il “caso Bibbiano”.

Il 9 luglio del 2025 il collegio di giudici del tribunale di Reggio, formato da Sarah Iusto, Michela Caputo e Francesca Piergallini, aveva condannato solo tre delle quattordici persone (tra assistenti sociali, educatori, psicologhe e genitori affidatari) ancora imputate nel processo con rito ordinario, con pene peraltro decisamente più lievi rispetto alle richieste dell’accusa; assoluzione, invece, per le altre undici, in molti casi con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

Una lettura dei fatti contestata in modo veemente dalla Procura reggiana: secondo la pm Valentina Salvi, che ha coordinato le indagini dei carabinieri sul caso, l’impostazione della pronuncia del tribunale reggiano “è complessivamente guidata da una ‘spasmodica’ e quasi ‘ossessiva’ ricerca di ragioni assolutorie, con esiti spesso paradossali e del tutto disancorati dalla realtà e dalle fonti probatorie in atti”.

Per la Procura emiliana “a fronte di un quadro probatorio chiarissimo in termini di responsabilità penale degli imputati, pur di pervenire (a qualunque costo, si direbbe) ad alcune irragionevoli assoluzioni”, il tribunale “si avventura in terreni ‘scivolosi’ e in ricostruzioni del tutto fantasiose dei fatti, tanto da risultare addirittura sorprendenti poiché finisce per rendere conclusioni del tutto soggettive e completamente disancorate rispetto ai dati emersi durante l’istruttoria dibattimentale”.

Non solo: secondo l’accusa “vi sono dei passaggi motivazionali che lasciano il lettore in uno stato di profondo sconforto come, ad esempio, quando il Tribunale fonda l’assoluzione menzionando circostanze mai avvenute o quando, quasi in termini di veggenza, sembra addirittura addentrarsi nell’analisi degli stati d’animo degli imputati, arrivando in alcuni casi addirittura ad immaginare cosa questi ultimi stessero pensando al momento della commissione dei fatti (superando anche le pretese difensive in quanto si tratta di circostanze mai menzionate dagli imputati), fornendo interpretazioni del tutto irrealistiche delle loro volontà, in realtà interamente ‘immaginate’, con la finalità di escludere l’elemento soggettivo del reato”.



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