Emilia-Romagna zona rossa fino al 3 aprile

carabiniere Croce Rossa

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto con nuove e più stringenti misure per contenere il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus sul territorio nazionale: la più importante – e impattante – è quella che estendere fino al 3 aprile i confini della “zona rossa” all’intero territorio della Lombardia e a 14 province di Veneto (Venezia, Padova e Treviso), Piemonte (Asti, Alessandria, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli), Marche (Pesaro e Urbino) ed Emilia-Romagna (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini).

In queste zone d’Italia il decreto dispone di “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori […] nonché all’interno dei medesimi territori”, con l’unica eccezione per gli spostamenti motivati da “indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”.

Secondo il decreto sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati “a porte chiuse”, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni e le società sportive, tramite il proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori.

Lo sport di base e le attività motorie svolte all’aperto sono ammesse a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Il decreto dispone la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. Sono inoltre sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati, dove è sospesa ogni attività.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

L’apertura dei luoghi di culto, invece, è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché le attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Rimane in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Il decreto sancisce una nuova chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Sono invece consentite le attività di ristorazione e dei bar ma con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Nelle giornate festive e prefestive è imposta la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, i gestori di tali esercizi dovranno comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto di questa distanza, le strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta invece per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, che dovranno comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.