Il Consiglio di Stato (con sentenza n. 8504 del 2022) ha annullato integralmente il provvedimento dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) del 12 novembre 2019 e la sanzione pecuniaria (pari ad euro 3.514.730,00) comminata a Coopservice a conclusione dell’istruttoria che aveva affermato come la società avesse partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale con altri operatori e del settore della vigilanza privata in occasione della partecipazione ad alcune gare d’appalto.
L’annullamento è stato disposto sia per ragioni di merito sia per motivi procedurali.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto condivisibili tutte le motivazioni offerte da Coopservice (e dagli altri operatori) rispetto alle specifiche condotte contestate, stabilendo la totale carenza dei presupposti necessari per poterle ritenere contrarie al diritto della concorrenza.
Rispetto alle censure di ordine procedurale, il Consiglio di Stato ha chiaramente definito come l’Autorità sia tenuta ad avviare i propri procedimenti tempestivamente, nel rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 14 della legge 689 del 1981.







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