Cerca di favorire due società: commercialista di Parma interdetto per un anno dai pubblici uffici

Guardia di Finanza di Parma sede

La Guardia di finanza del comando provinciale di Parma ha notificato l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di dodici mesi al commercialista D.P. per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, interesse privato del curatore negli atti del fallimento e falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Parma Luca Agostini su richiesta della procura. Le indagini, avviate nel settembre del 2019, hanno permesso agli inquirenti di rilevare diverse irregolarità commesse dal 34enne, che era stato nominato curatore nell’ambito della procedura fallimentare riguardante una società proprietaria di una nota struttura sportiva con piscina della città: l’uomo, all’insaputa del giudice delegato, aveva indirizzato il procedimento di redazione del bando per l’aggiudicazione del complesso aziendale in modo da favorire due specifiche società.

Il commercialista, dopo aver sollecitato la presentazione di un’offerta di acquisto irrevocabile da parte delle due società, aveva richiesto al giudice delegato di pubblicare il bando di vendita il 31 luglio del 2019 e di fissare l’esecuzione dell’asta il 15 settembre dello stesso anno, facendo in modo che il previsto periodo di pubblicità di 45 giorni – funzionale a verificare se ci fossero altri soggetti eventualmente interessati – comprendesse l’intero mese di agosto; sul punto, tuttavia, il giudice delegato aveva correttamente imposto di spostare la data di vendita al mese di ottobre, rilevando come la pubblicità dell’asta nel periodo estivo sarebbe stata poco visibile per la maggior parte degli operatori.

Il curatore, inoltre, avrebbe preparato atti ideologicamente falsi per favorire anche l’attribuzione del servizio di manutenzione degli impianti dell’impresa fallita alle stesse due società: il 34enne, per garantire l’affidamento a una delle due associazioni sportive dilettantistiche successivamente individuate come aggiudicatarie provvisorie, nel luglio del 2019 aveva attestato al giudice delegato della procedura di aver effettuato la scelta del contraente dopo aver acquisito verbalmente i preventivi di altre società sportive potenzialmente interessate, circostanza poi risultata non veritiera.

Il giudice delegato, anche in questo caso, aveva tuttavia rigettato l’istanza di autorizzazione rifiutandosi di procedere senza che si svolgesse un’effettiva procedura competitiva. A quel punto il curatore fallimentare, con l’ausilio del rappresentante legale della società sportiva interessata all’aggiudicazione, aveva presentato al giudice una nuova istanza di autorizzazione inserendo questa volta due preventivi falsi, nel tentativo di far credere di aver effettivamente scelto tra più offerte.

Da ultimo il curatore, dopo l’assegnazione provvisoria alle due società, avrebbe esercitato pressioni sugli aggiudicatari affinché sollevassero la procedura dai costi di gestione e di custodia degli impianti e pagassero l’intero prezzo d’acquisto prima della data concordata, in modo da garantirsi un maggiore guadagno personale.

L’impianto sportivo, aggiudicato provvisoriamente in un primo momento alle due società individuate dal commercialista, lo scorso gennaio è stato successivamente aggiudicato in via definitiva a una terza società.