Dopo la sentenza della Corte costituzionale dello scorso 30 maggio i negozianti della cannabis light si sono rivolti al tribunale del riesame, sostenendo che i prodotti con thc inferiore allo 0.5% non sono sostanze droganti. La sentenza del riesame ha stabilito che non si può sequestrare “preventivamente” la cannabis se non viene provato il contenuto di thc superiore ai limiti di legge.
L’unico riferimento, al momento, è una circolare del ministero dell’Interno del 2018, interpretativa della legge 242 del 2016, che dice che rientrano tra le sostante stupefacenti le infiorescenze che superano lo 0,5%. Questa percentuale, sottolinea il Riesame, “resta l’unico parametro per la potenziale efficacia psicotropa”.
Per i giudici, manca una norma che stabilisca quale sia la percentuale di principio attivo che rende un prodotto psicotropa. La Cassazione ha stabilito che possono essere venduti prodotti contenenti cannabis ma privi di capacità drogante. Una circolare fissa il limite di Thc all’0,5%. Nel dubbio, il pm non può sequestrare la merce ma prelevare campioni da analizzare.






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