Prorogato fino al 30 aprile stato emergenza

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Nella riunione di mercoledì 13 gennaio, la prima dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, il Consiglio dei ministri ha prorogato fino al prossimo 30 aprile lo stato d’emergenza relativo alla pandemia di nuovo coronavirus e ha approvato un decreto-legge con nuove disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, che saranno valide fino al 5 marzo.

Il decreto ha confermato fino al 15 febbraio il divieto (già in vigore) di spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Rimane comunque consentito il rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o all’abitazione (intesa, in quest’ultimo caso, come il luogo dove si abita di fatto con una certa continuità e stabilità, quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno, oppure con abituale periodicità e frequenza, ad esempio in alcuni giorni della settimana).

Dal 16 gennaio al 5 marzo sull’intero territorio nazionale saranno valide le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata – tra le ore 5 e le 22 – a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali si eserciti la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Lo spostamento può avvenire solo all’interno della Regione o Provincia autonoma in cui già ci si trova (se si è in zona gialla) o solo all’interno dello stesso Comune (se si è in zona arancione o rossa);
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti fino a una distanza non superiore ai 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • oltre alle zone gialle, arancioni e rosse è stata istituita la cosiddetta “area bianca”, alla quale saranno assegnate le Regioni o le Province autonome con uno scenario di tipo 1, un livello di rischio basso e un’incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Nell’area bianca non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm per le altre aree colorate, ma le varie attività si potranno svolgere secondo specifici protocolli. Nelle stesse aree potranno comunque essere adottate (tramite Dpcm) specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività considerate particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.