Avvocati, sì a sciopero del 24 e 25 giugno

penali1

Le Camere Penali dell’Emilia-Romagna aderiscono all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 11 giugno 2021.

La decisione assunta dal Presidente del Tribunale di Verbania (riassegnazione del procedimento c.d. “Funivia Mottarone” ad altro GIP, diverso da quello che – incaricato della convalida del fermo di alcune persone ritenute indiziate di reato – assumeva provvedimenti di diniego, scarcerando gli arrestati), riservata, crediamo non a caso, unicamente a quel procedimento e non ad altri assegnati a quello stesso GIP, è, proprio per questo, un “implausibile formalismo burocratico” di straordinaria gravità.

Quanto accaduto a Verbania, rende necessario riportare al centro del dibattito politico il tema della “separazione delle carriere”.
Si tratta di un obiettivo – quello della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri – la cui realizzazione non è più prorogabile perché è scritto nella nostra costituzione, ed è quello proclamato dall’art. 111 il quale – come noto – impone che il giudice sia non solo imparziale ma anche terzo. E terzietà non può che significare appartenenza del giudice ad un ordine diverso da quello del pubblico ministero.

Crediamo – oggi più che mai – che la terzietà possa essere perseguita solo attraverso una separazione degli ambiti ordinamentali, organizzativi e disciplinari cui appartengono il giudice e il pubblico ministero.

Non si tratta – come scrive l’ANM Giunta distrettuale Emilia Romagna in un comunicato di pochi giorni fa – di un attacco all’unità e all’indipendenza della Magistratura; non si tratta di mettere in discussione provvedimenti di tipo organizzativo che, laddove rispondenti ai criteri tabellari, rappresentano – questo si – uno strumento a tutela e garanzia dell’applicazione del principio del giudice naturale precostituito per legge; né si tratta di creare propagandistiche contrapposizioni con la magistratura.

Al contrario.
Proprio perché i temi della giurisdizione coinvolgono i diritti di tutti, riteniamo che il “controllore” (il giudice) e il controllato (il pubblico ministero) non possano appartenere ad un unico ordine, non possano essere sottoposti al potere disciplinare di un unico organo, non possano condividere i medesimi meccanismi di selezione elettorale della loro classe dirigente.

In un sistema democratico degno di questo nome – proprio in nome di quella onestà intellettuale e lealtà auspicate dalla ANM in quello stesso comunicato – occorre coltivare l’idea di un potere giurisdizionale che sia garante dei diritti di libertà dei cittadini di fronte all’autorità dello Stato, all’azione dei pubblici ministeri, agli atti investigativi della polizia giudiziaria che ai pubblici ministeri risponde.

Occorre quindi ribadire – e le giornate di astensione saranno una buona occasione per farlo – che al fine di dare piena attuazione alla scelta in senso accusatorio del processo penale è necessario intervenire per rendere effettiva la terzietà del giudice che costituisce, appunto, il presupposto dell’imparzialità della decisione.

Il Coordinamento delle Camere Penali dell’Emilia-Romagna