In Emilia-Romagna non servirà il certificato medico per il rientro a scuola dopo un’assenza non-Covid

scuola senza mascherina

La Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio scolastico regionale (Usr) hanno elaborato le “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna”, un documento inviato ai dirigenti scolastici, ai coordinatori didattici, ai responsabili della sanità pubblica, ai pediatri e ai medici di medicina generale di tutto il territorio regionale per fare chiarezza sulle procedure in vigore dal prossimo 14 settembre, giorno dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nei casi in cui un alunno o un’alunna dovessero rimanere a casa per più giorni con sintomi quali febbre, malessere o indisposizioni di vario genere.

In base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, potranno verificarsi due situazioni: se si sospetta un caso di Covid-19, il pediatra o il medico può valutare se richiedere (secondo le modalità in uso nella propria azienda sanitaria locale) l’esecuzione del tampone diagnostico.

In caso di esito positivo al tampone, il Dipartimento di sanità pubblica avviserà il referente Covid-19 della scuola interessata e l’alunno resterà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di due tamponi consecutivi, eseguiti ad almeno 24 ore di distanza l’uno dall’altro. A quel punto l’alunno potrà rientrare a scuola con un attestato di avvenuta guarigione del Dipartimento di sanità pubblica.

In caso di negatività al tampone, invece, il pediatra o il medico, una volta scomparsi i sintomi, dovranno firmare un certificato di rientro riportando il risultato negativo del tampone.

Nel caso invece di una sintomatologia non riconducibile a Covid-19, il pediatra o il medico dovranno gestire la situazione come già normalmente avviene, indicando alla famiglia dell’alunno malato le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola. Come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2015 n.9 all’art. 36 (“Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”), in questi casi non sarà richiesta alcuna certificazione medica per la riammissione a scuola, né alcuna autocertificazione da parte della famiglia dell’alunno o dell’alunna.