Dal 2 luglio in Emilia-Romagna entra in vigore un’ordinanza regionale che impone il divieto di lavorare in condizioni di caldo estremo o anomalo, con esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16 in alcuni settori specifici: cantieri edili e affini, agricoltura, florovivaismo e piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti).
Il divieto sarà in vigore fino al 15 settembre, salvo revoca anticipata, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali di previsione del rischio (messe a disposizione nell’ambito del progetto Worklimate di Inail e Cnr) segnalano un livello “Alto”, e sarà valido per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale.
La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto necessario emanare tale provvedimento per ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati all’aperto senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura estiva. La prolungata esposizione al sole, infatti, rappresenta un pericolo per la salute di chi lavora: può causare stress termico e colpi di calore, con esiti talvolta anche mortali.
“Tutelare i lavoratori per noi è una responsabilità e su questo abbiamo registrato grande disponibilità da parte delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, per un’assunzione comune nello spirito del Patto per il lavoro e per il clima”, hanno sottolineato il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla e l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia: “Benché in Emilia-Romagna molte aziende si siano già attivate per trovare soluzioni adeguate, serviva un atto in grado di garantire omogeneità delle misure sul territorio regionale e piena tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, compresa la possibilità di astensione dal lavoro nelle ore più calde della giornata. Gli aspetti fondamentali sono la flessibilità in entrata e in uscita dal luogo di lavoro, la rimodulazione degli orari, prevista peraltro dalla contrattazione”.
Per quanto riguarda le attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, invece, i datori di lavoro dovranno adottare le misure organizzative più idonee per salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali.






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