Il Consiglio dei ministri, riunitosi nella giornata di giovedì 29 dicembre, ha approvato il decreto-legge “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, che ha introdotto alcune novità riguardanti l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato e le modalità di quarantena per i contatti stretti di casi positivi al nuovo coronavirus.
Dal 10 gennaio, e fino al termine dello stato di emergenza, il green pass rafforzato (quello che si ottiene tramite la vaccinazione o dopo la guarigione da un’infezione da virus Sars-CoV-2) sarò obbligatorio anche nei seguenti luoghi e per le seguenti attività: alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale (anche se ubicati in comprensori sciistici), piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Il green pass rafforzato, inoltre, sarà obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Sul fronte della sorveglianza sanitaria, invece, il decreto ha introdotto una novità: l’obbligo di quarantena precauzionale non si applicherà più alle persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19, se a queste persone è già stata somministrata la dose vaccinale di richiamo, o se non sono passati più di 120 giorni dal completamento del loro ciclo vaccinale primario, o ancora se non sono passati più di 120 giorni dalla guarigione dopo un’infezione da virus Sars-CoV-2.
I contatti stretti che rientrano in questi parametri saranno tuttavia obbligati a indossare una mascherina di tipo FFP2 durante tutti gli spostamenti da casa, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo, e a sottoporsi – solo qualora risultino sintomatici – a un test antigenico rapido o a un tampone molecolare nel quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo.
La fine della quarantena o dell’auto-sorveglianza, infine, sarà determinata dall’esito negativo di un test antigenico rapido o di un tampone molecolare, che potrà essere effettuato anche presso centri privati: in quest’ultimo caso a fare fede sarà la trasmissione all’Asl del referto con esito negativo.
Il decreto, infine, ha ridotto le capienze degli impianti sportivi al 50% (rispetto alla capienza standard) per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.






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