“Sia consentito affermare – per quanto si tratti di una notazione non giuridica e che attiene invece a una valutazione di comune buon senso – che gli elementi di prova ravvisabili a carico di Paolo Bellini si palesano, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, come di gran lunga maggiori e più incisivi rispetto a quelli ravvisati a carico di altri soggetti che sono stati condannati per lo stesso fatto”.
E’ un passaggio delle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna all’ergastolo in primo grado dell’ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.






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