Genitori separati possono andare sempre a trovare figli. Possibile ma fortemente sconsigliato portarli dai nonni. I separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra Regione o all’estero. Lo spiegano le Faq del Governo, secondo cui “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti”. Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire “scegliendo il tragitto più breve” e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie (persone in quarantena, positive, immunodepresse, eccetera). Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero occorre informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare. E’ invece “possibile ma fortemente sconsigliato” spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro perché “gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone”. Pertanto, questo spostamento è ammesso “solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore”. In questo caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, “percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno”. Ma se possibile, “è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi”.
In zona rossa confermate visite da parte di due persone. Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Lo ribadiscono le Faq del Governo, che confermano come, tra le 5 e le 22, una volta al giorno, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.
Da rossa in altre zone solo per lavoro, necessità o salute. Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”. È inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”. Lo spiegano le Faq del Governo.
Asporto fino 22, ma non a bar senza cucina. “La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nello specifico per tutte le aree. “La consegna a domicilio – si legge ancora – è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.
Sì a spostamenti fra regioni per funerali di parenti, ma fino al secondo grado. Sì agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti. Lo prevedono le Faq del Governo. “La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto – si legge nelle Faq – sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.
Dog sitting permesso anche in zona rossa. “L’attività di dog sitting è consentita dal dpcm” perché si tratta “di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nella sezione che riguarda l’area rossa.
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1. Le celebrazioni religiose spetterebbero alle autorità religiose piuttosto che a quelle civili. 2. Evidentemente i (sedicenti) cristiani non costituiscono più un appetibile bacino elettorale.
E che non ci passi per la mente di voler imitare la passione di Cristo per guadagnarci il Regno dei Cieli!!! Questa visione tenebrosa lasciamola […]
A proposito del 25 aprile che i PD.ini si apprestano a celebrare in pompa magna a casa cervi: possibile che lor sapienti e ricercatori non