Il Consiglio dei ministri, riunitosi nella giornata di giovedì 29 dicembre, ha approvato il decreto-legge “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, che ha introdotto alcune novità riguardanti l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato e le modalità di quarantena per i contatti stretti di casi positivi al nuovo coronavirus.
Dal 10 gennaio, e fino al termine dello stato di emergenza, il green pass rafforzato (quello che si ottiene tramite la vaccinazione o dopo la guarigione da un’infezione da virus Sars-CoV-2) sarò obbligatorio anche nei seguenti luoghi e per le seguenti attività: alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale (anche se ubicati in comprensori sciistici), piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Il green pass rafforzato, inoltre, sarà obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Sul fronte della sorveglianza sanitaria, invece, il decreto ha introdotto una novità: l’obbligo di quarantena precauzionale non si applicherà più alle persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19, se a queste persone è già stata somministrata la dose vaccinale di richiamo, o se non sono passati più di 120 giorni dal completamento del loro ciclo vaccinale primario, o ancora se non sono passati più di 120 giorni dalla guarigione dopo un’infezione da virus Sars-CoV-2.
I contatti stretti che rientrano in questi parametri saranno tuttavia obbligati a indossare una mascherina di tipo FFP2 durante tutti gli spostamenti da casa, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo, e a sottoporsi – solo qualora risultino sintomatici – a un test antigenico rapido o a un tampone molecolare nel quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo.
La fine della quarantena o dell’auto-sorveglianza, infine, sarà determinata dall’esito negativo di un test antigenico rapido o di un tampone molecolare, che potrà essere effettuato anche presso centri privati: in quest’ultimo caso a fare fede sarà la trasmissione all’Asl del referto con esito negativo.
Il decreto, infine, ha ridotto le capienze degli impianti sportivi al 50% (rispetto alla capienza standard) per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.






Ultimi commenti
Un'opera utile che la sinistra non ha mai voluto....si vede che non la puo' progettare Calatrava se no ne avrebbe gia' fatte due.......
Pare che i fricchettoni di Casa Bettola temano una incursione dei Keyboard Lions di destra, le cui fila ovviamente saranno rinforzate dalle teste di c...(uoio)
Situazione consolidata nel silenzio (?) delle istituzioni pro askatasuna. Nulla di nuovo, come sempre
Già, anch'io vorrei conoscerlo: non si comprende il rispetto nei confronti di un tal figuro!
Per le persone che approvano, propagandano l'aborto del nascituro come "diritto" intoccabile la "decapitazione" anche simbolica del nemico politico è ammissibile. Altrettanto per chi vuole […]