Il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso del titolare di un bar di Reggio Emilia contro i provvedimenti del Comune, che aveva disposto lo stop a cinque slot installate a meno di 500 metri da luoghi sensibili e aveva elevato sanzioni per un totale di 45.000 euro (9.000 euro per ciascun apparecchio).
Come riporta l’agenzia di stampa Agipronews, secondo i giudici la sostituzione degli apparecchi costituisce una “nuova installazione”, vietata dalla normativa regionale dell’Emilia-Romagna sul contrasto alla ludopatia.
La vicenda risale al gennaio del 2024, quando la Polizia locale reggiana aveva contestato la presenza di cinque apparecchi Awp in un bar di via Vertoiba, apponendo i sigilli e sanzionando il titolare: 9.000 euro per ciascuna slot. Gli apparecchi erano stati collegati il 29 settembre del 2023 alla rete di un nuovo concessionario, in sostituzione del precedente.
Il titolare del bar, però, aveva contestato i provvedimenti, sostenendo che non si trattasse di una nuova installazione, poiché il contratto con il primo concessionario risaliva al 2014, prima dell’entrata in vigore delle restrizioni regionali. Il ricorrente, inoltre, aveva rilevato di essere subentrato nella gestione dell’attività, la cui precedente titolare aveva stipulato contratti con due concessionari, collegando però i cinque apparecchi soltanto alla rete del primo. Dopo la cessione del bar, il nuovo esercente aveva quindi provveduto alla sostituzione del concessionario, in forza del contratto datato 2014.
Secondo il ricorrente, dunque, il Comune di Reggio non avrebbe “correttamente istruito il procedimento”, non avendo considerato che gli apparecchi in questione erano stati collegati al primo operatore sulla base di un accordo precedente alle restrizioni. Il titolare aveva anche contestato l’interpretazione della normativa regionale, che equipara a una “nuova installazione” anche il collegamento degli apparecchi a una rete telematica, sollevando dubbi di “legittimità costituzionale” sulle disposizioni che limitano il rinnovo o la sostituzione dei contratti con i concessionari.
Di diverso avviso il Comune reggiano, che aveva verificato la sostituzione degli apparecchi anche attraverso un confronto con l’Ufficio monopoli dell’Emilia-Romagna. La Regione aveva inoltre evidenziato che il passaggio da un concessionario a un altro comporta la rimozione delle slot esistenti e la loro sostituzione con nuovi apparecchi, successivamente collegati alla rete del nuovo concessionario: da qui la base per considerarle “nuove installazioni”.
La normativa regionale vieta la nuova installazione di apparecchi da gioco nei locali situati a meno di 500 metri (distanza calcolata secondo il percorso pedonale più breve) dai cosiddetti “luoghi sensibili”, ed equipara a una nuova installazione “il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi” e “la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”.
Per il Tar è risultato decisivo il fatto che i cinque apparecchi oggetto del verbale di accertamento della Polizia locale di Reggio “sono nuovi e diversi rispetto a quelli precedentemente installati”, come dimostrano anche i differenti numeri identificativi. Di conseguenza, sottolineano i giudici, “non è conferente al caso di specie” stabilire se il cambio di concessionario o il collegamento alla rete telematica possano essere equiparati o meno a una nuova installazione, perché la situazione concreta “è riconducibile all’ipotesi primaria stabilita dalla Llegge regionale di nuova installazione di apparecchi”.
Il tribunale amministrativo regionale emiliano-romagnolo ha ritenuto infondate anche le contestazioni relative al subentro nei contratti e alla legittimità costituzionale della normativa, giudicando tali argomenti irrilevanti rispetto all’effettiva sostituzione delle slot in questione.






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